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giovedì 28 novembre 2013

ESODATI

E' stato pubblicato ieri 26 novembre 2013 un nuovo messaggio INPS relativo alla salvaguardia dei lavoratori esodati.
Nel precedente messaggio n. 17606 del 4 novembre 2013 l'INPS aveva scritto, in estrema sintesi,che coloro i quali durante il periodo di ammortizzatori sociali maturano il diritto alla pensione anticipata con i nuovi requisiti previsti dalla riforma Fornero, non avevano diritto alla salvaguardia dei precedenti requisiti ante Fornero.

Con il nuovo messaggio n. 19202 l'INPS precisa che:

"Tale esclusione (dalla salvaguardia) opera soltanto nei confronti dei lavoratori che conseguono il diritto al pensionamento con i nuovi requisiti senza l’applicazione delle penalizzazioni previste per coloro che accedono alla pensione anticipata, di cui all’ art. 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011 come convertito dalla legge n. 214 del 2011.
Si applicano, invece, le misure di salvaguardia richiamate in oggetto qualora nei confronti dei lavoratori in argomento operi l’applicazione delle penalizzazioni di cui al richiamato comma 10 dell’ articolo 24 sopra menzionato."
In sintesi significa che, visto che chi accede alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età subisce una penalizzazione in funzione della distanza che intercorre tra la propria età e i 62 anni, la salvaguardia dei requisiti pensionistici ante Fornero opera nei confronti di coloro che subirebbero tali penalizzazioni.
Invece se un lavoratore non ha penalizzazioni (cioè quelli che hanno almeno 62 anni di età) e nel corso degli ammortizzatori sociali previsti, matura il diritto alla pensione con i nuovi criteri della legge n. 201/2011( legge Fornero) non avrà diritto alla salvaguardia.

La questione riguarda i lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali. Accordi stipulati in sede governativa entro il 31.12.2011. Cessazione dall’attività lavorativa e collocamento in mobilità in data successiva al 4.12.2011.(legge 135/2012 lo scaglione di 55000 per intenderci).
Il chiarimento dovrebbe aver risolto la maggior parte delle situazioni, anche se non tutte.

In allegato il testo del messaggio INPS n.19202


lunedì 27 maggio 2013

Assegni Familiari

L'INPS dirama le tabelle
ANF: livelli reddituali dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014
L’Inps con la circolare n. 84 del 23 maggio 2013 ha pubblicato le tabelle per il calcolo degli assegni familiari (ANF) valide nel periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2014.
Le nuove tabelle, ricordiamo, sono state pubblicate sulla base di quanto stabilito dalla legge n. 153/88, che prevede la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare stabiliti ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Tale rivalutazione annua ha effetto a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno ed è legata alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’Istat, che ha avuto luogo nel periodo compreso tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno precedente.

A fronte di tale variazione, dunque, i lavoratori dipendenti, i pensionati e i beneficiari di ammortizzatori sociali che hanno diritto ad ottenere gli assegni familiari dovranno presentare nuovamente ai datori di lavoro e all’istituto previdenziale la domanda per gli assegni familiari Inps, contenente i redditi percepiti dal proprio nucleo familiare nell’anno 2012, indicati nel CUD o risultati dalla dichiarazione dei redditi.

Sulla base di tali livelli di reddito, della composizione del proprio nucleo familiare e delle nuove tabelle fornite dall’Inps, dunque, saranno determinati gli importi degli assegni per il nucleo familiare che saranno corrisposti agli aventi diritto durante il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2014.

Ai fini del diritto ad ottenere gli assegni familiari, ricordiamo, si considerano facenti parte del nucleo familiare il coniuge non separato; i figli di età inferiore ai 18 anni; i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, o di età inferiore ai 26 anni in caso di nuclei familiari con più di tre figli, purchè siano studenti o apprendisti; i figli maggiorenni inabili; i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente qualora abbiano un’età inferiore ai 18 anni, o superiore ai 18 anni ma inabili, che siano orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione riconosciuta ai superstiti.

Nella colonna destra del blog trovate tutte le tabelle.
cliccando sull'immagine si aprirà il file in formato PDF da consultare e scaricare.

giovedì 15 dicembre 2011